PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e contributi).

      1. In applicazione del principio di solidarietà sancito dalla Costituzione e in considerazione della necessità di eliminare i presupposti di discriminazioni e disuguaglianze tra i cittadini, sono previsti i seguenti contributi economici finalizzati a favorire l'occupazione e l'integrazione sociale dei cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari da almeno due anni:

          a) 15.000 euro a chi assume per almeno due anni un residente nel quartiere S. Elia di Cagliari. L'incentivo è maggiorato di 2.500 euro in caso di assunzione di donne o di ex detenuti che non abbiano subìto altre condanne nei sei mesi precedenti all'assunzione;

          b) 25.000 euro a chi avvia nuove attività produttive nel territorio del quartiere S. Elia di Cagliari, purché l'attività prosegua per almeno dieci anni. Il contributo è attribuito nella misura del 50 per cento dopo dodici mesi di attività e del restante 50 per cento al termine di due anni.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono attribuiti per l'assunzione delle seguenti categorie di cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari:

          a) soggetti iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego con la qualifica di inoccupati o disoccupati, residenti da almeno due anni nel quartiere;

 

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          b) ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;

          c) condannati in regime di semilibertà;

          d) condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

      2. Il datore di lavoro che intende usufruire dei contributi di cui al comma 1 non deve avere nella sua azienda personale posto in cassa integrazione guadagni straordinaria né avere effettuato riduzioni dell'organico nell'anno precedente la richiesta di assunzione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.
(Modalità di erogazione).

      1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposti nella misura del 25 per cento dopo sei mesi dall'assunzione e del 25 per cento nei sei mesi successivi; il restante 50 per cento è corrisposto al termine dei successivi dodici mesi.
      2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è demandata al sindaco di Cagliari che vi provvede previa domanda dell'avente diritto e, per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a seguito della presentazione di adeguata documentazione attestante l'erogazione degli stipendi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, da parte del datore di lavoro.

Art. 4.
(Interventi di riqualificazione urbanistica e di risanamento edilizio).

      1. Una quota non superiore al 50 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 5, comma 1, è destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica e di risanamento edilizio del quartiere S. Elia di Cagliari.

 

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Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, al comune di Cagliari è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.